Cessione ramo d’azienda: cosa dice la normativa

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In questo articolo vogliamo rendere più semplice e comprensibile un argomento di fondamentale importanza, sia per gli imprenditori che per i dipendenti: la cessione del ramo d’azienda.

Con questa espressione si fa riferimento ad operazioni, attuate in un’attività commerciale, che comportano il cambiamento del titolare della stessa.

Un fenomeno che, negli ultimi anni, si è verificato in modo sempre più frequentemente, tanto da spingere il legislatore a creare una serie di norme ad hoc, atte a tutelare le parti coinvolte nell’operazione.

Vediamo nel dettaglio quali sono e cosa dicono.

Trasferimento ramo d’azienda: cos’è e quali sono le regole da seguire

Il ramo d’azienda è una parte dell’impresa strutturata e organizzata autonomamente rispetto all’intero complesso di business.

Capita spesso che un imprenditore ricorra alla vendita ramo d’azienda perché ha fondate ragioni di ristrutturazione dell’impresa, ha la necessità di far fronte a problemi economici, ha ricevuto una buona offerta, ecc.

In tutti questi casi, il ramo di azienda può essere venduto mediante un contratto di cessione, trasferendone la titolarità da un soggetto (il cedente) ad un altro (il cessionario).

Per effetto della cessione, l’acquirente subentra nei contratti aziendali stipulati per l’esercizio della stessa, nei suoi crediti e nei suoi debiti, salvo diverso accordo tra le parti ed a condizione che i contratti non abbiano carattere personale. 

La cessione del ramo d’azienda dev’essere registrata entro 20 giorni dalla stipula dell’atto da parte del notaio, termine prolungato a 80 giorni per i contratti formati all’Estero.

Nei 5 anni successivi all’accordo, il cedente non può intraprendere una nuova impresa con oggetto o ubicazione che possano fare concorrenza all’azienda ceduta, pena la risoluzione del contratto.

Acquisto ramo d’azienda: obblighi verso i dipendenti

La cessione del ramo d’azienda è disciplinato dall’art. 2112 c.c. e dall’art. 47 della Legge n. 428/1990, che tutela il diritto dei dipendenti ceduti a mantenere il proprio rapporto di lavoro presso il cessionario, evitando che il trasferimento comporti un peggioramento del trattamento economico e/o normativo.

Nello specifico, i principali punti dell’articolo di legge sono:

  1. il rapporto di lavoro non si estingue con la cessione del ramo d’azienda, ma continua con il nuovo titolare;
  2. il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
  3. il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che i dipendenti avevano maturato al tempo del trasferimento;
  4. il nuovo datore di lavoro è obbligato a continuare l’applicazione del contratto vigente al momento del trasferimento;
  5. la cessione o il trasferimento non costituiscono motivo di licenziamento;
  6. tutti i diritti maturati dal dipendente, con riferimento al TFR accumulato nel corso degli anni, sono fatti salvi.

L’art. 47 della Legge n. 428/1990 prevede ulteriori obblighi a carico del cedente e del cessionario. 

In particolare, se il trasferimento del ramo d’azienda interessa imprese con più di 15 dipendenti, è obbligatorio avvertire con comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima della stesura dell’atto, le rappresentanze sindacali.

Nella comunicazione devono essere indicati i motivi della cessione, le conseguenze giuridiche, economiche, sociali per i lavoratori e le eventuali misure da adottare nei confronti degli stessi.

Le organizzazioni sindacali, a loro volta, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione possono chiedere che cedente e cessionario partecipino ad un tavolo di lavoro congiunto, in modo da trovare l’accordo migliore per tutelare gli interessi dei dipendenti.

Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce condotta antisindacale, punita ai sensi dell’art. 28 della Legge 20 Maggio 1970.

Giuseppe Raiola
Copywriter & Social Media Manager MagicStore

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