Cos’è il DDT o Documento Di Trasporto? Si tratta di un documento avente validità fiscale che viene utilizzato per motivare il trasferimento delle merci effettuate da società che operano nel settore del commercio di prodotti, materie prime o semilavorati.
Introdotto dal “DPR 472/96” il Documento Di Trasporto ha sostituito la Bolla Accompagnatoria che, fino al 1996 è stato utilizzato per comprovare lo spostamento della merce. Il DDT quindi ha il compito di motivare il trasferimento della merce che avviene tra il cedente, chi vende, e il cessionario, chi acquista.
Il DDT va sempre emesso in due copie, una resta al cedente, e l’altra verrà consegnata al cessionario. A prescindere dalla metodologia di trasporto,il DDT va sempre emesso prima di inviare la merce e accompagnare la stessa alla sua destinazione finale.
Nel caso in cui si scelga l’emissione elettronica, il documento non è affidato all’incaricato alla consegna, ma deve essere inviato entro le ore 23,59 del giorno stesso della spedizione al cliente.
Vediamo insieme cosa dice la normativa, come si emette, quando è necessario e quali informazioni deve contenere il DDT per essere in regola.
Indice
DDT emissione e archiviazione: la normativa
Emettere il DDT è sempre obbligatorio in qualsiasi caso di trasporto merce. Il Documento Di Trasporto può essere emesso in formato elettronico oppure cartaceo. Non deve necessariamente accompagnare il carico ma deve sempre essere disponibile nel caso in cui avvenga un controllo.
Cosa succede se un trasporto non è certificato dal DDT? In caso di trasporto da cedente a cessionario senza il Documento Di Trasporto, se avviene un controllo può esserci il fermo amministrativo del mezzo più una sanzione che va dai 400 ai 1200 euro. Il conducente dovrà poi presentarsi con la documentazione, sia in formato elettronico che cartaceo, entro i due mesi successivi alla data del controllo.
Se non è possibile dimostrare l’esistenza del DDT si va incontro ad un illecito amministrativo, qui la multa va dai 2000 ai 6000 euro. Se il conducente è in grado di provare che il trasporto è in regola la multa sarà più bassa, altrimenti verrà applicato il massimo della sanzione con possibile blocco del veicolo per 3 mesi.
Dato che si tratta di un documento con validità fiscale, Il Documento Di Trasporto va conservato ai fini IVA come prevede l’Articolo numero 39 del “DPR 633/72”. Va quindi conservato per 10 anni dalla data di emissione per quello che riguarda i fini civili, mentre per quelli fiscali l’archiviazione può avvenire dopo il periodo degli accertamenti d’imposta corrispondenti.
DDT: quando va emesso
Quando si rende necessaria l’emissione del DDT? La normativa prevede due possibilità in cui è obbligatorio l’uso del Documento Di Trasporto.
Fatturazione differita
La fatturazione elettronica differita da la possibilità di emettere un solo documento fiscale che contiene il riepilogo delle varie operazioni di un cliente che sono avvenute nello stesso mese. A differenza della fattura di tipo ordinario, quella differita la si emette entro il 15 del mese successivo e non al momento della consegna.
Anche se si effettua la fatturazione differita, la merce deve sempre viaggiare con il DDT, oppure in caso di documentazione elettronica essere spedita non oltre la mezzanotte del giorno della consegna.
Movimentazione senza trasferimento di proprietà
L’altro caso in cui è obbligatorio emettere il Documento Di Trasporto e quello che prevede la movimentazione di materiale non destinato al trasferimento di proprietà.
In questo caso quindi, il materiale viene trasferito per motivi diversi dalla vendita. Il Documento Di Trasporto dovrà quindi contenere la causale che specifica la causale del trasferimento delle merci.
- Omaggio: questa tipologia di causale viene indicata quando si vuole inviare dei prodotti omaggio ai propri clienti. Dato che si tratta di prodotti per i quali non si riceve alcun pagamento la fattura va emessa solo per la rivalsa dell’IVA;
- Conto visione: in questo caso la merce viene spedita per consentire al cliente di ispezionarla e, subito dopo viene rimandata al mittente. Nel caso in cui la merce non venga rispedita dopo 12 mesi dalla data del DDT si è comunque tenuti ad emettere una fattura;
- Conto vendita: se nel DDT viene inserita questa causale significa che la merce viene spedita al cliente incaricato della vendita. La merce rimane di proprietà dell’azienda ma entro l’anno i beni vanno fatturati oppure resi;
- Conto deposito: questo trasferimento avviene quando si ha la necessità di spostare la merce dal deposito dove si trova ad un altro magazzino;
- Conto lavorazione: questa causale viene utilizzata quando la merce viene mandata a qualcuno per essere lavorata, una volta effettuata la lavorazione il materiale viene rispedito al mittente che ne detiene la proprietà;
- Prestito d’uso: si utilizza quando i prodotti devono essere inviati per un utilizzo immediato nel processo di lavorazione;
- Tentata vendita: in questo caso la vendita non è ancora stata conclusa e l’intenzione è quella di concludere dopo la spedizione. Quindi la merce viene prima consegnata e poi si prosegue con la vendita;
- Riparazione con o senza garanzia: la merce viene spedita per essere riparata e poi tornare al mittente. Se la garanzia è ancora valida basterà l’emissione del DDT, altrimenti serve anche la fattura della riparazione eseguita;
- Reso per accredito: si utilizza per rendere la merce alle aziende. Dato che il cliente vuole ricevere un rimborso si deve emettere sia il DDT che la nota di credito;
- Reso per sostituzione: come per il punto precedente la merce viene resa, questa volta però non per avere un rimborso ma una sostituzione.
DDT: quali sono i dati da inserire
Non c’è un modello stabilito per la compilazione. Il DPR 472/96 però indica quali dati non possono mancare affinché il DDT sia valido. Vediamo quali sono i dati da inserire:
• Numero progressivo;
• Data compilazione;
• Data consegna;
• Generalità del cedente, cessionario e trasportatore;
• Informazioni dei beni trasportati.