Fattura immediata e differita: quali sono le differenze?

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Fattura immediataFattura immediata e fattura differita: conoscerne le differenze è fondamentale per non incappare in errori che possono provocare noie piuttosto seccanti.

Del resto la digital transformation ha impattato in modo pesante anche nel mondo della fatturazione, a partire dalla fattura elettronica introdotta dal 1° gennaio 2019.

Quando si parla di fattura elettronica, uno dei principali dubbi riguarda la data da indicare, soprattutto in caso di fattura differita. In questo articolo analizziamo le differenze tra fattura immediata e differita, le date da indicare e le novità introdotte dal nuovo tracciato XML della fattura elettronica, che è diventato obbligatorio dal 1° gennaio 2021.

Le diverse tipologie di fattura

Prima di iniziare è opportuno fare una distinzione tra le tipologie di fatture utilizzabili:

  • immediata: solitamente è quella più usata e la data di emissione coincide con la data di effettuazione dell’operazione;
  • anticipata: emessa prima dell’effettuazione dell’operazione;
  • differita: usata per riassumere tutte le operazioni relative alle cessioni ed alle prestazioni effettuate nel mese solare con lo stesso acquirente o committente. Sono richiesti documenti di trasporto o altra documentazione per accertare le operazioni fatturate e identificare i soggetti per verificarne l’identità. Tra le informazioni vanno quindi indicate la data, le generalità del cedente, del cessionario ed eventualmente di chi si è occupato del trasporto, la descrizione della natura, la quantità e la qualità dei beni ceduti o dei servizi prestati.

Quali sono i termini di emissione per ogni fattura?

L’emissione della fattura elettronica viene fatta nel momento della trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI). I termini di emissione seguono queste dinamiche:

  • le fatture immediate possono essere emesse entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Generalmente però vengono emesse nel giorno stesso dell’effettuazione dell’operazione o entro le 24 ore successive (laddove siano state effettuate più operazioni nella stessa giornata);
  • le fatture anticipate devono essere emesse e trasmesse entro 12 giorni dalla data di emissione, considerata anche come data di effettuazione dell’operazione;
  • infine le fatture differite vanno emesse e poi annotate nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La fattura va invece emessa entro la fine del mese successivo in caso di triangolazione, cioè quando siano presenti cessioni di beni effettuati dal cessionario verso un soggetto terzo tramite il proprio cedente.

Quale data indicare nella fattura immediata?

Per quanto riguarda la data da indicare nella fattura immediata, la circolare n. 14/E/2019 dell’Agenzia dell’Entrate riporta 3 diversi esempi esplicativi che fanno riferimento a 3 diverse tempistiche di generazione ed invio della fattura:

  • fattura emessa lo stesso giorno dell’operazione, in modo che la data dell’operazione e la data di emissione siano le stesse;
  • fattura generata il giorno dopo l’operazione e trasmessa al Sistema di Interscambio entro i 12 giorni successivi;
  • fattura generata ed inviata al SdI in uno dei giorni qualsiasi tra l’operazione ed il termine ultimo di emissione.

Il campo “data documento”, in tutti e 3 i casi, deve essere compilato con la data dell’operazione. La “data di emissione” non deve essere indicata dall’utente nel documento, dal momento che viene attestata automaticamente, insieme all’orario di trasmissione, dal SdI.

Quale data indicare nella fattura anticipata?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti relativi alla fattura anticipata, dopo essere stata interpellata su una questione che riguardava le prestazioni effettuate durante il mese con compenso riscosso non prima di 30 giorni dalla data di emissione del documento.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha specificato che è possibile emettere una fattura immediata secondo le seguenti tempistiche:

  • la data della fine del mese in cui sono state effettuate le operazioni oggetto della fattura, per poi trasmettere il documento allo SdI entro 12 giorni. In tal caso l’IVA concorre alla liquidazione del mese indicata dalla fattura;
  • il primo giorno del mese successivo. L’IVA concorre alla liquidazione del mese successivo a quello in cui sono state svolte le prestazioni, cioè il mese in cui si riceve concretamente il compenso. Anche in questo caso la trasmissione allo SdI va fatta entro 12 giorni.

Quale data indicare nella fattura differita?

Eccoci infine alla fattura differita che, come indicato dalla circolare n. 14/E/2019, deve attenersi alle prescrizioni presenti nel Decreto IVA. In pratica se durante il mese sono state effettuate più operazioni, nelle fatture differite devono comparire le date corrispondenti di effettuazione e bisogna indicare una sola data.

Il campo “data documento” può quindi contenere:

  • la data di predisposizione della fattura e dell’invio al Sistema di Interscambio;
  • la data di almeno un’operazione effettuata durante il mese. Generalmente si preferisce la data dell’ultima operazione effettuata nel mese per una questione di comodità. La fattura viene poi inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo;
  • l’ultimo giorno del mese, che rappresenta il momento di esigibilità dell’imposta.

La gestione fiscale di un e-commerce o di un’azienda è fondamentale, quindi bisogna dotarsi dei giusti strumenti e dei software più indicati per la propria attività, così da tenere tutti i conti in ordine ed evitare spiacevoli inconvenienti.

Fonte foto: Pixabay

Francesco Ferrara
Copywriter e giornalista pubblicista, mi occupo della stesura di articoli relativi al marketing ed alla gestione dei negozi e siti online per negozianti, argomenti sui quali ho maturato una lunga esperienza sul campo con corsi, ricerche e studi specifici.

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